(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 11
                         del 27 giugno 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
   Proroga delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12
           della legge regionale 28 dicembre 1988, n. 101
 
  1.  Le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  9  e  11 della legge
regionale 28  dicembre  1988,  n.  101  nei  testi  sostituiti  dagli
articoli  1  e  2  della  legge  regionale 2 giugno 1993, n. 20, sono
prorogate a tutto il 1997.
  2.  Sono  prorogate  alla  stessa  data  le  disposizioni  di   cui
all'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 1988, n. 101.