(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 11 del 27 giugno 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Proroga delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 28 dicembre 1988, n. 101 1. Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 11 della legge regionale 28 dicembre 1988, n. 101 nei testi sostituiti dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 2 giugno 1993, n. 20, sono prorogate a tutto il 1997. 2. Sono prorogate alla stessa data le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 1988, n. 101.